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Ecco quali sono le nuove regole a decorrere dal 1° ottobre 2017 per attivare un tirocinio extra-curriculare nella Regione Lazio.

Dal 1 ottobre 2017 nella Regione Lazio cambiano le regole per l'attivazione dei tirocini extra-curriculari per effetto della delibera di Giunta n. 533/2017 (che ha sostituito la precedente n. 199/2013) e in recepimento e attuazione dell'Accordo del 25 maggio 2017 della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome.

Diamo un'occhiata agli aspetti più salenti:

1.La nuova Delibera n. 533/2017 ha efficacia dal 1° ottobre 2017;

2.Le regole contenute nella delibera n. 199/2013 continuano ad applicarsi sia ai tirocini attivati entro il 30 settembre 2017, alle loro proroghe e fino alla scadenza indicata nel P.F.I., sia a quelli attivati in seguito a bandi pubblici pubblicati sempre entro la data su indicata;

3.L'art. 3 della nuova delibera stabilisce la durata del tirocinio:

Minima = 2 mesi (1 mese  per le c.d. attività stagionali)

Massima = 6 mesi; tale limite è elevabile fino a 12 mesi nel caso in cui vengano coinvolti rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari, vittime di violenza; fino a 24 mesi per i lavoratori disabili (per questi ultimi occorre ricordare anche ciò che è previsto dall'art. 11 della legge n. 68/1999);

4.L'indennità di partecipazione (art.15) viene elevato da 400 ad 800 euro (il limite nazionale fissato nella Conferenza Stato-Regioni è di 300 euro) ma è subordinato alla partecipazione al progetto formativo individuale pari ad almeno il 70%: se la partecipazione è inferiore l'importo deve essere riproporzionato. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l'impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque superiore al 50%, rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal CCNL di riferimento;

5.L'art. 6 inerente il soggetto ospitante multilocalizzato prevede che le imprese che hanno nella Regione Lazio una qualsiasi sede possono scegliere di applicare la normativa laziale anche ai tirocini svolti in altra Regione, previa comunicazione alla Regione Lazio attraverso il soggetto promotore. Tale disposizione appare leggermente diversa da ciò che afferma il comma 5 dell'art. 2 del D.L. n. 76/2013, convertito nella legge n. 99, ove tale possibilità è riservata soltanto alle aziende che hanno nel territorio regionale soltanto la sede legale;

6.L'art. 8 (limiti numerici e premialità) oltre ad indicare il numero di tirocini attivabili dal soggetto ospitante (1 tirocinio = azienda da 0 a 5 dipendenti; 2 tirocini = azienda da 6 a 20 dipendenti; 10% = per azienda oltre i 20 dipendenti) prevede anche delle norme di premialità e deroga alla percentuale del 10% per i datori di lavoro con un organico dimensionato oltre i 20 dipendenti (con percentuali che vanno, a seconda dei casi dal 20% al 100%) qualora abbiano provveduto alla assunzione di tirocinanti ospitati nei 24 mesi antecedenti;

7.Il nuovo applicativo sarà disponibile dal 9 ottobre 2017;

8.A breve anche i nuovi modelli per la stipula delle convenzioni, del progetto formativo e dell'attestato finale relativo alle competenze acquisite.