INFORTUNIONEW

Infortunio con prognosi di almeno un giorno escluso quello dell'evento? Dal 12 ottobre 2017 scatta l'obbligo della "comunicazione di infortunio", entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, dei dati e delle informazioni relative all' infortunio sul lavoro, ai soli fini statistici ed informativi. ,

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, con la quale fornisce le indicazioni operative circa l'obbligo di comunicazione in via telematica da parte di tutti i datori di lavoro (compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione). Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni permane l'obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, apportate, da ultimo con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, secondo le indicazioni fornite con le circolari Inail rilasciate al riguardo.

Il servizio on line, differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell'assicurazione, riguarda le seguenti gestioni:

₋ gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;

₋ gestione per conto dello Stato;

₋ settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione (Pan);

₋ gestione agricoltura;

₋ datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l'inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell'Inail (per Iaspa) – alla casella di posta elettronica certificata della competente Sede locale dell'Inail, individuata rispetto al domicilio dell'infortunato e allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all'adempimento in argomento.

Il mancato rispetto dei termini previsti per l'invio della comunicazione d'infortunio, comporterà l' applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €.548,00 a €. 1972,80 di cui all'articolo 55, comma 5, lettera h del Decreto Legislativo 81/2008.