By Staff on Mercoledì, 17 Maggio 2017
Category: News FIscale

PRESTAZIONI SANITARIE IN FARMACIA E NON SOLO

Nelle farmacie non si somministrano più solo farmaci ma anche servizi e prestazioni. Per beneficiare dell'esenzione IVA è necessario un duplice requisito.

Con la risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti inerenti i servizi sanitari resi all'interno delle farmacie, con particolare riferimento al relativo regime Iva e all'assolvimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
Dall'analisi del documento si evince che l'esenzione IVA ex articolo 10, comma 1, n.18 del D.P.R. 633/72 è subordinata al verificarsi di un duplice requisito: 1) natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e 2) qualifica del soggetto che la effettua (soggetti abilitati all'esercizio della professione e arti sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 R.D. 1265/1934). Pertanto, il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell'esenzione.
Per quanto riguarda, invece, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi, la risoluzione indica le prestazioni che possono essere documentate mediante scontrino fiscale recante la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati e il codice fiscale del destinatario (scontrino "parlante").
Ciò in quanto, i soggetti abilitati all'esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia all'interno dei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest'ultima.

PRESTAZIONI
ESENZIONE IVA SCONTRINO PARLANTE
​PRESTAZIONI RESE DA OPERATORI
SOCIO-SANITARI
(art.1,c.2,lettera a), D.Lgs.153/09)
​SI ​SI
​PRESTAZIONI PRIMA ISTANZA NELL'AMBITO DELL'AUTOCONTROLLO
(art.1,c.2, lettera e) D.Lgs.153/09)
​NO​SI
​SERVIZI DI SECONDO LIVELLO
(art1,c.2, lettera d) D.Lgs.153/09
​SI​SI
SERVIZI PRENOTAZIONE, RISCOSSIONE E RITIRO REFERTI
​NO​SI