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l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 532 del 12 giugno 2020 comunica la necessità di attivare diffusi controlli sulla legittimità della fruizione degli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 al fine di contrastare utilizzi illegittimi, impropri e fraudolenti da parte delle aziende.

Con la collaborazione dell' Inps che fornirà la lista delle aziende da verificare, le attività ispettive si concentreranno nei confronti di particolari aziende. I criteri utilizzati nel distinguere i controlli urgenti da quelli non urgenti sono, a parere della scrivente, in parte condivisibili in parte no.

E' condivisibile l'attenzione posta nei riguardi:

  • 1.delle aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attività;
  • 2.aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione all'emergenza epidemiologica;
  • 3.aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell'attività, modifiche dell'inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa Integrazione;
  • 4.assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa Integrazione;

che effettivamente possono delineare comportamenti elusivi e fraudolenti, integrando quindi anche una fattispecie di tipo penale, pertanto degni di controllo e verifica con conseguente regime sanzionatorio.

E' poco condivisibile, inopportuna e discutibile l'attenzione posta nei riguardi:

  • 1.del numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni;
  • 2.di aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto l'erogazione di ammortizzatori sociali;
  • 3.di aziende che non hanno comunicato all'INPS la ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa;

in quanto prendendo in considerazione la fattispecie dell'appalto (lecito) sia stipulato legittimamente ante e post situazione emergenziale, rappresenta quella espressione di libertà di impresa sancita dall'art. 41 della Costituzione che, applicata correttamente, va tutelata. Inoltre, perchè sottoporre a controllo le aziende che hanno utilizzato lo smart working (anche in forma semplificata) e richiesto la cassa integrazione? Dov'è l'incompatibilità? E' bene ricordare che la legge 81/2017 definisce il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti che quindi non può prevedere un uso illegittimo della cassa integrazione; e poi il ricorso allo SW, in fase emergenziale, è stato reso necessario e successivamente obbligatorio per salvaguardare la salute dei lavoratori. Infine, il controllo su aziende che non abbiano comunicato all'INPS la ripresa anche parziale dell'attività lavorativa e considerare quindi illegittimo il ricorso alla cassa integrazione sembra in netto contrasto con quanto evidenziato nella circolare INPS 47/2020 che ne prevedeva la non obbligatorietà in fase emergenziale.

Controllo si, su situazioni però con carattere palesemente fraudolento e comportamenti elusivi.